Assistenza legale in ambito Digital Forensic

indagini

Lo studio legale Del Monte in ambito delle indagini difensive si avvale di diversi consulenti tecnici all’interno dello studio stesso che per quanto attiene i reati informatici hanno un’approfondita conoscenza dell’acquisizione delle prove in ambito tecnologico e/o telematico. Trattandosi di prove tecniche, è indispensabile la piena conoscenza della materia forense in ambito informatico, la cosiddetta Digital Forensic, che è quella branca dell’informatica che ha come scopo quello di conservare, identificare, acquisire, documentare o interpretare i dati presenti in un computer o in qualsiasi altro dispositivo. In particolare, nella Computer Forensics si cerca di individuare le modalità più efficaci per:

  • acquisire le prove senza alterare o modificare il sistema informatico su cui si trovano
  • garantire che le prove acquisite su altro supporto siano identiche a quelle originarie
  • analizzare i dati senza alterarli

Ma cosa intendiamo quando parliamo di prova digitale?

La prova digitale è una qualsiasi informazione che sia memorizzata o trasmessa in formato digitale e che abbia valore probatorio. Molte informazioni rilevanti sono ormai quasi sempre contenute all’interno dei dispositivi che utilizziamo ogni giorno, ed è per questo che la Digital Forensics ha portato a galla la necessità di acquisire, in qualsiasi indagine o processo, dati di natura informatica.

In altre parole, la prova digitale ci permette di raccogliere informazioni circa particolari crimini, i cosiddetti crimini informatici.

La legge 547 prevede cinque categorie principali di reati informatici:

  • Frode informatica
  • Accesso abusivo a un sistema informatico
  • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
  • Diffusione di hardware e software diretti a danneggiare sistemi
  • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

In un mondo sempre più tecnologico, dove la maggior parte delle attività umane svolte manualmente ha lasciato spazio a ben più efficienti implementazioni digitali, anche le attività illecite si spostano su Internet. Di conseguenza, al tal riguardo è diventato necessario sviluppare delle contromisure atte a limitare o a condannare queste forme di crimine.

La Legge n.48 del 2008 ha inserito nell’ordinamento giuridico italiano queste condotte criminose e previsto, per ognuna di loro, una specifica pena. In aggiunta, ha dotato l’intero sistema processuale di strumenti atti proprio all’acquisizione e alla valutazione della prova informatica da parte di coloro che si occupano di investigazione digitale.

L’ordinamento giudiziario è stato quindi di fondamentale importanza perché, modificando il codice penale e quello di procedura penale, ha riconosciuto il ruolo dell’informatica forense nel processo penale.

L’investigatore digitale reporta, in modo chiaro e completo, i risultati della sua attività investigativa, certificando l’originalità di ciò che è riuscito a trovare e rapportandosi, infine, con le forze di polizia. Il Digital Forenser può, quindi, essere nominato “Ausiliario di polizia giudiziaria” (ex art. 348, 4° co. c.p.p.) o “Consulente Tecnico d’Ufficio”, il c.d. “C.T.U.” per quelle indagini condotte dalla magistratura (secondo gli artt. 61-64, 191-201 del c.p.c.; gli artt. 89-92 delle disp. att. del c.p.c.; e gli artt. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502 e 510 del c.p.p.). Inoltre, egli può essere nominato anche “Consulente Tecnico di parte”, o “C.T.P.”, da coloro che intendono servirsi della sua certificazione tecnica per far valere i loro interessi in giudizio (secondo gli artt. 201 del c.p.c. e 225 del c.p.p.).

L’informatico forense nasce quindi da un mix di formazione tecnico/giuridica e si occupa principalmente di raccogliere le già citate fonti di prova digitale che potranno poi essere utilizzate in un procedimento legale. Sempre la legge n°48 del 18 marzo 2008 ha introdotto aspetti fondamentali e legati alla gestione delle prove informatiche, sottolineandone l’estrema fragilità e volatilità.

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