Lo studio legale Del Monte in ambito delle indagini difensive si avvale di diversi consulenti tecnici all’interno dello studio stesso che per quanto attiene i reati informatici hanno un’approfondita conoscenza dell’acquisizione delle prove in ambito tecnologico e/o telematico. Trattandosi di prove tecniche, è indispensabile la piena conoscenza della materia forense in ambito informatico, la cosiddetta Digital Forensic, che è quella branca dell’informatica che ha come scopo quello di conservare, identificare, acquisire, documentare o interpretare i dati presenti in un computer o in qualsiasi altro dispositivo. In particolare, nella Computer Forensics si cerca di individuare le modalità più efficaci per:
- acquisire le prove senza alterare o modificare il sistema informatico su cui si trovano
- garantire che le prove acquisite su altro supporto siano identiche a quelle originarie
- analizzare i dati senza alterarli
Ma cosa intendiamo quando parliamo di prova digitale?
La prova digitale è una qualsiasi informazione che sia memorizzata o trasmessa in formato digitale e che abbia valore probatorio. Molte informazioni rilevanti sono ormai quasi sempre contenute all’interno dei dispositivi che utilizziamo ogni giorno, ed è per questo che la Digital Forensics ha portato a galla la necessità di acquisire, in qualsiasi indagine o processo, dati di natura informatica.
In altre parole, la prova digitale ci permette di raccogliere informazioni circa particolari crimini, i cosiddetti crimini informatici.
La legge 547 prevede cinque categorie principali di reati informatici:
- Frode informatica
- Accesso abusivo a un sistema informatico
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
- Diffusione di hardware e software diretti a danneggiare sistemi
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
In un mondo sempre più tecnologico, dove la maggior parte delle attività umane svolte manualmente ha lasciato spazio a ben più efficienti implementazioni digitali, anche le attività illecite si spostano su Internet. Di conseguenza, al tal riguardo è diventato necessario sviluppare delle contromisure atte a limitare o a condannare queste forme di crimine.
La Legge n.48 del 2008 ha inserito nell’ordinamento giuridico italiano queste condotte criminose e previsto, per ognuna di loro, una specifica pena. In aggiunta, ha dotato l’intero sistema processuale di strumenti atti proprio all’acquisizione e alla valutazione della prova informatica da parte di coloro che si occupano di investigazione digitale.
L’ordinamento giudiziario è stato quindi di fondamentale importanza perché, modificando il codice penale e quello di procedura penale, ha riconosciuto il ruolo dell’informatica forense nel processo penale.
L’investigatore digitale reporta, in modo chiaro e completo, i risultati della sua attività investigativa, certificando l’originalità di ciò che è riuscito a trovare e rapportandosi, infine, con le forze di polizia. Il Digital Forenser può, quindi, essere nominato “Ausiliario di polizia giudiziaria” (ex art. 348, 4° co. c.p.p.) o “Consulente Tecnico d’Ufficio”, il c.d. “C.T.U.” per quelle indagini condotte dalla magistratura (secondo gli artt. 61-64, 191-201 del c.p.c.; gli artt. 89-92 delle disp. att. del c.p.c.; e gli artt. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502 e 510 del c.p.p.). Inoltre, egli può essere nominato anche “Consulente Tecnico di parte”, o “C.T.P.”, da coloro che intendono servirsi della sua certificazione tecnica per far valere i loro interessi in giudizio (secondo gli artt. 201 del c.p.c. e 225 del c.p.p.).
L’informatico forense nasce quindi da un mix di formazione tecnico/giuridica e si occupa principalmente di raccogliere le già citate fonti di prova digitale che potranno poi essere utilizzate in un procedimento legale. Sempre la legge n°48 del 18 marzo 2008 ha introdotto aspetti fondamentali e legati alla gestione delle prove informatiche, sottolineandone l’estrema fragilità e volatilità.
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