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Quelli che sembrano dei giganti dell’economia, che operano in modo regolare e avverso cui non è possibile rivendicare alcunchè, in realtà sono semplicemente delle Società per Azioni che il più delle volte operano nelle operazioni bancarie in modo anomalo. Le stesse, infatti, abusando della loro posizione di contraente forte a danno del consumatore o imprenditore, operano ed applicano commissioni e spese non dovute, che assommate agli interessi, superano a volte addirittura il tasso soglia usura, e ciò non solo nei contratti di mutuo, nei finanziamenti, nelle carte revolving, ma anche nei conti correnti.

Lo Studio, avvalendosi di esperti del settore, analizzerà i rapporti intercorsi e agirà per consentire al cliente di recuperare ciò che lo stesso non avrebbe dovuto pagare.

Comportamenti anomali attuati da parte delle Banche a solo titolo esemplificativo:

▪ Applicazione di interessi superiori alla soglia legale, da prendere in considerazione non in sé, ma tenendo conto di tutti gli oneri legati alla gestione e/o erogazione del credito (CMS, CIV, spese di gestione trimestrale, interessi di mora e nei mutui anche della penale di estinzione anticipata, dell’assicurazione, spese istruttoria);

▪ Commissione di massimo scoperto e Commissioni di istruttoria veloce: anch’essi costi non dovuti per legge ma che le banche continuano, tuttavia, ad applicare coniando terminologie sempre nuove e diverse, pur di eludere il dettato normativo;

▪ Revoca improvvisa e illegittima del fido: le banche molto spesso revocano improvvisamente il fido concesso senza previa segnalazione, imponendo al correntista il rientro immediato della somma e ingenerandogli un’impossibilità oggettiva alla restituzione, tanto che lo stesso si vede indebitamente segnalato alla CRIF, con pregiudizio sia per l’attività commerciale in essere, sia per la prosecuzione della stessa, sia ancora per le sue future e diverse attività;

▪ Interessi usurari ex L. 108/96 nei contratti di mutuo: a volte nelle persone che prendono somme a mutuo si insinua la convinzione che il contratto di mutuo sia conforme a quanto la legge detta solo perché lo stesso viene sottoscritto davanti ad un notaio e la controparte è una banca. Molto spesso non è così in quanto un tasso di interesse, che in apparenza sembra inferiore al tasso legale pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in realtà è superiore al tasso stabilito per legge, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari. Sul punto il dettato normativo è chiaro: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” art. 1815, 2° comma, c.c. Ciò, in parole semplici, significa che se sono convenuti e/o applicati interessi superiori alla soglia di legge, il mutuatario avrà diritto, non a riavere indietro le somme corrisposte in eccedenza, ma a non versare più interessi e solo la quota capitale, o se già versati, alla restituzione di tutti gli interessi;

▪ Indeterminatezza del tasso contrattuale: altra anomalia che si riscontra nei contratti di mutuo è l’indeterminatezza del tasso d’interesse, che molto spesso viene ancorato a dei parametri instabili e di non facile lettura, tanto da inficiare l’intero contratto di una indeterminatezza inaccettabile nel sistema legale e pertanto sanzionata ai sensi dell’art. 117 TUB, con una nullità assoluta del contratto e delle pattuizioni in esso contenute;

▪ Mancata restituzione della parte non goduta dell’assicurazione in caso di estinzione anticipata del mutuo: lo sapevi che in caso di estinzione anticipata del mutuo o finanziamento, hai diritto alla restituzione della parte di assicurazione ad esso legata pagata anticipatamente al momento della pattuizione nella parte in cui non ne hai beneficiato in virtù proprio dell’estinzione anticipata? Le banche sono aduse non restituire tale somma, in quanto molto spesso i mutuatari non ne sono a conoscenza e non muovono richieste in tal senso e, così, le banche, profittando di questa mancata conoscenza, si trattengono somme non dovute.

▪ Anatocismo ed applicazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente: si tratta di costi aggiuntivi che per essere validamente contabilizzati devono essere stati espressamente accettati dal correntista;

L’anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale.

E’ una pratica comune, che porta spesso ad un calcolo di interessi illegale e tende a rendere un prestito o un mutuo estremamente costoso. Il divieto dell’anatocismo (bancario e non) è sempre esistito nell’ ordinamento giuridico italiano in virtù dell’art. 1283 del Codice Civile. Ciò nonostante, le Banche agivano legittimamente quando applicavano la metodologia di calcolo degli interessi sopra descritta, perché tale comportamento era stato ampiamente avallato dalla giurisprudenza, almeno fino al momento in cui è iniziato tutto il processo di revisione interpretativa delle norme riguardanti l’anatocismo, che ha portato dopo molti anni alla famosa sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095.

Prima di questa sentenza, c’è stato comunque l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999, comma 2, che, introducendo un nuovo comma all’art. 120 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un’apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio), le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi, maturati nell’esercizio dell’attività bancaria, purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi, sia di quelli attivi. Il sigillo ufficiale al suddetto nuovo corso in tema di calcolo degli interessi bancari è stato poi apposto dalla sentenza del CICR emanata il 9 febbraio 2000, la quale ha definitivamente fissato il momento di decorrenza dell’obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.

Nel decreto n. 342/1999 il legislatore stabiliva nel contempo, con norma transitoria, una vera e propria sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima per violazione dell’articolo 77 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425. Il processo di revisione al momento si può considerare concluso con la già citata sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella quale in sostanza si afferma l’illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.

In sostanza la Corte afferma che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori precedenti al 1999 non sono mai state rispondenti ad uno uso normativo ma bensì negoziale e quindi in contrasto con il principio contenuto nell’art. 1283. L’uso normativo consiste infatti, come riportato nella sentenza, nella “ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico”. In altre parole le clausole anatocistiche sono state accettate non perché gli utenti fossero convinti della loro rispondenza a principi dell’ordinamento giuridico, ma piuttosto perché costretti ad accettarle per poter accedere ai servizi bancari. Questo atteggiamento psicologico è quindi ben lontano da quella spontanea accettazione che contraddistingue invece la consuetudine come istituto giuridico.

Lo studio Legale Del Monte, avvocato a Roma, si occupa in modo ampio e professionale dei problemi di anatocismo bancario, erroneo calcolo di interessi su fidi, finanziamenti e mutui. Per esigenze di anatocismo bancario, problemi con banche e finanziarie, affidati allo studio dell’ Avvocato Federica Del Monte del foro di Roma

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