Cedibile Il Credito Da Risarcimento Del Danno Non Patrimoniale Nei Casi Di Infortuni Stradali
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 52 del 3 ottobre 2013, ha dettato delle rilevanti innovazioni in materia di cessione del credito da risarcimento del danno. Già in passato, non un ultima una sentenza della Cassazione dello scorso anno, la giurisprudenza di legittimità si era espressa in favore della cedibilità del credito da risarcimento del danno patrimoniale derivante da sinistro stradale. Essendo tale tipo di danno non legato ad un diritto strettamente personale del soggetto e non essendoci divieti ex lege a riguardo, la giurisprudenza ritiene che può essere ceduto ad un terzo, che risulta legittimato ad agire, al posto del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni.
Mentre in caso di cedibilità del credito da risarcimento del danno patrimoniale non ci sono mai state particolari obiezioni, tutt’altro in caso di danno non patrimoniale date le sue caratteristiche. Quest’ultimo, infatti, riguarda la risarcibilità del danno morale e/o biologico dovuto alla lesione di diritti personali previsti dalla Costituzione, come quello alla vita, all’integrità psicofisica, alla salute, ecc., di per sé quindi assoluti e indisponibili.
La Corte, con la presente pronuncia, ritiene che ciò sia possibile partendo del presupposto che il tipo di danno e il tipo di diritto leso vanno tenuti distinti dal diritto a poter cedere un proprio credito. I giudici, tuttavia, pongono come eccezione a tale regola i crediti da risarcimento del danno non patrimoniale derivanti dalla lesione di “diritti strettamente personali”. Quest’ultimi vengono definiti come i diritti “in relazione ai quali l’incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l’interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore. Esempio tipico di diritto strettamente personale è costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione normativa (art. 447 c.c.) incedibile, insuscettibile di compensazione da parte dell’obbligato nonchè di rinunzie e transazioni (v. Cass., 5/8/1987, n. 6727), è impignorabile (art. 545 c.p.c. e L. Fall., art. 46), insuscettibile di esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), intrasmissibile mortis causa (ex art. 448 c.c.), e cessa con la morte dell’obbligato”.