Coronavirus: assenze e telelavoro

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 Le assenze

Per quanto riguarda le assenze, il trattamento economico e normativo varia a seconda della categoria di appartenenza dei motivi che le determinano.

Le categorie si dividono in assenza determinata da:

  1. provvedimento di contenimento attuato dalle Autorità per i residenti nella zona rossa;
  2. quarantena
  3. quarantena volontaria
  4. timore di un possibile contagio

Assenza determinata da provvedimento di contenimento attuato dalle Autorità per i residenti nella zona rossa

Il provvedimento è attuato dalle autorità e rende impossibile la normale prestazione lavorativa. È per questo motivo che l’assenza deve essere categorizzata come giustificata e quindi retribuita.

Assenza determinata da quarantena

Questa assenza è frutto di un provvedimento attuato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e deve essere trattata come malattia.

 Assenza determinata da quarantena volontaria (rischio contagio)

Quarantena preventiva attuata nel momento in cui un lavoratore, tornato da un viaggio all’estero, avvisi le Autorità Sanitarie dei propri spostamenti in attesa degli accertamenti. L’assenza in questione deve essere trattata in quanto determinata da quarantena, e quindi come malattia.

Assenza determinata da timore di un possibile contagio

Nel caso in cui il lavoratore scelga autonomamente di non recarsi presso il posto di lavoro, la sua assenza viene trattata come un qualunque giorno di ferie – e nel caso in cui il datore di lavoro non concordasse, come assenza ingiustificata che può essere quindi sottoposta a sanzione disciplinare.

Telelavoro (Smart Working)

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 dichiara che è possibile per il datore di lavoro attivare il telelavoro anche senza il consenso del lavoratore in tutto il territorio nazionale. Per l’attivazione del telelavoro sarà sufficiente disporre della tecnologia adatta per permettere il proseguimento della prestazione lavorativa dei dipendenti e la fornitura dell’informativa sulla sicurezza in merito ai rischi generali e specifici (anche per e-mail utilizzando la documentazione disponibile sul sito INAIL).

L’articolo 4, comma 1, letter a) del decreto prevede infatti che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro“.

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