Con Internet e i Social Network si è diffuso l’utilizzo improprio degli stessi e la diffamazione a mezzo facebook rappresenta sicuramente un esempio significativo.
Internet ci permette di comunicare a livello globale con chiunque vogliamo, ormai tutti possono comunicare con un considerevole numero di persone. La facilità di comunicazione è sicuramente un vantaggio, tuttavia bisogna sottolineare che tale semplicità di condivisione e scambio di idee porta spesso a discussioni irruente e spesso si incorre in reati di diffamazione per via dell’enorme risonanza che caratterizzano questi nuovi mezzi di comunicazione.
Reato per diffamazione a mezzo Internet
L’articolo 595 c p tratta il reato di diffamazione, ovvero l’offesa alla dignità di un soggetto fatta comunicando con più persone. L’articolo recità così:
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57–58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Chiaramente che l’offesa sia comunicata a pochi o a un numero considerevole di persone fa differenza sia per il fatto di avere più testimoni della diffamazione stessa ma anche come motivo che aggrava la colpa.
Il comma 3 dell’articolo 595 stabilisce la diffamazione aggravata attraverso l’uso del mezzo della stampa e Facebook è proprio uno dei mezzi stampa più diffusi, ma non l’unico (basta pensare a Whatsapp, Instagram e ai diversi forum sparsi per Internet). Tuttavia, tra i social network, Facebook è sicuramente quello più citato nelle denunce per diffamazione. Un semplice like a un post ritenuto offensivo o un commento possono facilmente assumere un significato diffamatorio.
Spesso sui Social Network le azioni vengono effettuate con troppa leggerezza e senza pensare alle conseguenze: in questo caso si parla dei cosiddettì “Leoni da tastiera”, un’espressione dispregiativa e sarcastica del gergo di Internet usata per riferirsi a utenti del Web che scrivono in modo aggressivo, talora insultando, offendendo, screditando o minacciando altri utenti (https://it.wikipedia.org/wiki/Leone_da_tastiera).
Denuncia per diffamazione
Denunciare per diffamazione si può ed è sicuramente un diritto. La difficoltà principale risulta soprattutto nell’individuazione del giudice territorialmente competente. Di solito si fa riferimento al luogo di residenza della vittima oppure a quello del colpevole che però non è sempre individuabile perché la maggior parte delle azioni diffamatorie viene intrapresa non tramite profili reali ma creati ad hoc, i cosiddetti account “fake“.
La denuncia per diffamazione può essere effettuata presso i Carabinieri, la polizia postale oppure direttamente alla Procura della Repubblica. Una consulenza legale è ovviamente consigliata soprattutto per il supporto probatorio, quindi per raccogliere le prove di supporto alla denuncia:
- la trascrizione del post con data e ora relativi (si consiglia di effettuare uno screenshot dei messaggi offensivi)
- i commenti e il numero di persone che lo hanno visualizzato, per stabilire la risonanza della diffamazione stessa
- l’indirizzo ip Facebook del colpevole, importante affinché la polizia postale e i periti possano tentare di risalire al colpevole soprattutto nei casi di indagini penali.