Equitalia inizia la sua attività riscossiva mediante la notifica solitamente le cartelle di pagamento, che possono esser ovviamente opposte dal contribuente per varie ragioni ed i termini per le eventuali opposizioni variano. Anche le modalità di notifica possono essere motivo di ricorso.
Le cartelle di pagamento possono opporsi tanto avanti al Giudice di pace o Tribunale ordinario, che avanti le Commissioni Tributarie provinciali, a seconda del tipo di opposizione che si deve presentare.
Equitalia, solitamente quando invia le cartelle di pagamento, aggiunge maggiorazioni, che violano la legge, ed interessi sulle somme oltre all’aggio di riscossione.
E’ importante sapere che Equitalia invia le Cartelle di pagamento anche quando il diritto alla riscossione è ampiamente prescritto, e pertanto nulla è più dovuto e la cartella deve essere annullata.
Su punto è intervenuta anche di recente una sentenza della Corte di cassazione, (Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 08/10/2015 n° 20213). Se dopo la cartella di pagamento non pagata, ed in caso di mancata proposizione di un ricorso, Equitalia intraprende l’esecuzione ai danni del contribuente ancora debitore.
In questa ipotesi potrebbe arrivare un preavviso di fermo o di ipoteca. E’ bene sottolineare come Equitalia non può iscrivere l’ipoteca sulla casa per debiti inferiori a 120 mila euro.
E’ bene ricordare che, in assenza di immobili intestati al debitore, quindi in mancanza di beni da ipotecare, si dispone il fermo dell’intero parco macchine del debitore e dei co-obbligati e l’ente potrebbe addirittura eseguire un pignoramento presso terzi. Ciò significa che potrebbe pignorare il conto corrente, ovvero 1/5 dello stipendio o della pensione, o l’eventuale diritto al TFR presso il datore di lavori.
In caso di pignoramento, si può agire con l’opposizione all’esecuzione.
In particolare in caso di fermo, la conseguenza è l’impossibilità di circolare. Chi viene colto a circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo incorre in una multa. Lo Studio ampia assistenza anche nel settore del contenzioso amministrativo.
L’organo giurisdizionale competente in materia è i TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
In particolare, si offre tutela in questo settore, per quanto riguarda ad esempio le delibere di chiusura di esercizi commerciali, di impugnative, in particolare, lo Studio offre assistenza nelle materie degli appalti e delle concessioni di opere e servizi pubblici, degli appalti di forniture, dei servizi pubblici locali.
