Fine della Convivenza: l’Ex Deve Restituire al Partner le Spese Sostenute per l’Acquisto della Casa
Le c.d. coppie di fatto sono uno dei temi centrali del dibattito odierno oramai da decenni. Seppur non trovando un espresso riconoscimento a livello legislativo, salvo specifiche e sparute norme sparse qua e là, la giurisprudenza ha da sempre cercato di colmare tale vuoto normativo, dettando principi, criteri e limiti al fine di poter tutelare gli interessi derivanti da un fenomeno in esponenziale crescita. In primo luogo, la giurisprudenza ha dettato criteri per riconoscere quando una convivenza possa essere ritenuta giuridicamente rilevante o meno. In secondo luogo, ha preso posizione in specifiche questioni su cui era chiamata a giudicare.
Una caso interessante è stato deciso recentemente dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26424 del 26 novembre 2013. Nel caso di specie, l’ex partner aveva chiesto la restituzione della metà delle somme versate a titolo di acquisto della casa familiare, la quale, per motivi fiscali, era stata intestata all’altro, seppur pagata per la maggior parte dall’attore. Nodo problematico della vicenda era il fatto che la casa era stata pagata tramite un conto corrente cointestato. L’attore si è visto soccombere in primo grado, risultando invece vittorioso in appello, la cui sentenza è stata confermata in sede di giudizio di legittimità.
La Corte, oltre a parificare la coppia di fatto a quella “regolarmente” sposata, ha ritenuto non ostativa, ad una decisione favorevole per l’attore, la circostanza che il conto fosse cointestato in quanto l’attore aveva dato prova che il conto era a tutti gli effetti da lui gestito e sovvenzionato.
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