Fuga da un sinistro stradale

In Caso Di Fuga Dopo Un Sinistro Stradale Con Feriti Si Risponderà Di Due Reati

La Corte di Cassazione penale, con la recente sentenza della Quarta Sezione del 7 ottobre 2013, numero 41375, è tornata sul delicato e attuale tema dei sinistri stradali, stabilendo che, qualora in conseguenza di un sinistro vi siano delle persone ferite e il soggetto che lo ha causato si dia alla fuga, quest’ultimo risponderà di ben due reati: fuga e omissione di assistenza.

La Corte, per arrivare a tali conclusioni, prende le mosse dal Codice della Strada e, nello specifico, dall’art. 189. Quest’ultimo, tra gli obblighi del soggetto che causa il sinistro, diversifica due diverse situazioni. La prima, a norma del sesto comma, prevede che, qualora vi sia un sinistro con danno alle persone coinvolte, l’autore dello stesso debba fermarsi, sia per verificare le condizioni delle persone coinvolte che per farsi identificare, per cui, in caso di fuga, risponderà di tale reato. La seconda ipotesi, prevista dal settimo comma, riguarda il caso in cui vi siano dei feriti in conseguenza del sinistro, per cui l’autore non solo avrà l’obbligo di fermarsi, ma dovrà prestare altresì assistenza alle persone ferite. Naturalmente, quest’ultimo obbligo è subordinato alla sussistenza di un concreto stato di bisogno della vittima dell’incidente, da valutarsi al momento dello stesso. Per questo motivo, in caso di fuga, l’autore del sinistro risponderà di ben due reati: fuga ed omissione di assistenza.

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