Irragionevole Durata Del Processo Civile: Anche Il Contumace Ha Diritto a Richiedere L’ Indenizzo
La legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), sulla spinta dell’ordinamento comunitario e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto a richiedere un indennizzo qualora il soggetto subisca un processo troppo lungo, riconoscendo così la ragionevole durata del processo come è un vero e proprio diritto soggettivo. Sul punto, sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 585 del 14 gennaio 2014, hanno riconosciuto tale diritto anche al soggetto che durante il processo sia risultato contumace. Nel caso di specie, il ricorrente, contumace in un giudizio riguardante una divisione ereditaria, aveva impugnato la sentenza di Appello in quanto gli aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo per la irragionevole durata del processo solo con riferimento alla parte nella quale si era costituito in giudizio, escludendo quindi quella in cui era rimasto contumace. Tale pronuncia, seguendo un orientamento ora superato dalla sentenza delle Sezioni Unite, faceva leva sul fatto che il soggetto contumace non patirebbe la sofferenza derivante da un’eccessiva durata della propria lite. La Corte di Cassazione, aderendo all’opposto orientamento, ci ricorda come la contumacia sia in realtà solamente un comportamento processuale della parte alternativo alla costituzione in giudizio, il quale costituisce una forma di esercizio del diritto di difesa e, pertanto, potrebbe costituire anche una vera e propria scelta tattica. A ciò si aggiunge, inoltre, il dato normativo poiché né la normativa nazionale né quella della CEDU prevedono, per quanto riguarda i soggetti legittimati a richiedere l’indennizzo, alcun tipo di distinzione basata sulla costituzione in giudizio o meno del soggetto. Quest’ultimo dato, infatti, può rilevare solamente ai fini del quantum dell’indennizzo, ma non può essere causa idonea ad escluderlo totalmente.