Veranda ed estetica dell’edificio

La Costruzione Di Una Piccola Veranda All’ Ultimo Piano è Leggittima Se Non Pregiudica L’ Estetica Dell’ Edificio

L’art 1127del codice civile dispone che il proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare può elevare nuovi piani o nuove costruzioni, salvo che non risulti diversamente dall’atto di acquisto, a condizione che non vengano pregiudicate le condizioni statiche dell’edifico e il suo aspetto architettonico e, inoltre, che non diminuiscano l’aria e la luce dei piani sottostanti.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, vi era la richiesta di demolizione mossa da un condominio di Marano, in provincia di Napoli, nei confronti della veranda realizzata dai due proprietari dell’ultimo piano, i quali avevano realizzato tale opera, di modeste dimensioni, con dei piccoli profilati di metallo, al fine di adibirla a locale stenditoio e non, quindi, ad uso abitativo. I giudici di Piazza Cavour, con la recente sentenza n. 466 del 2014, hanno rigettato il ricorso promosso dal condominio in quanto hanno ritenuto che, tale piccola veranda costruita con dei profilati di metallo, non è idonea a ledere il decoro architettonico dell’edificio in questione. Allo stesso modo, la Suprema Corte nega che una simile opera, in quanto destinata ad uso stenditoio e non abitativo, possa in alcun modo compromettere l’ariosità e la luminosità dei piani inferiori a quello dei convenuti. Per tali motivi, la costruzione di tale piccola veranda da parte dei proprietari dell’ultimo piano è stata ritenuta legittima.

Contattaci

Ti ricordiamo che lo Studio Avvocati Roma Del Monte adotta le tecnologie migliori per assicurare la sicurezza delle conversazioni.