La Risarcibilita’ del Danno da Tardiva Consegna di un Immobile Secondo la Cassazione
I giudici di Piazza Cavour sono intervenuti recentemente, con la sentenza della seconda sezione civile n. 26637 del 2013, sul danno derivante da tardiva consegna di un immobile oggetto di compravendita.
La compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali, per cui si perfeziona con il solo consenso delle parti, il quale è da solo idoneo a produrre l’effetto di trasferire il bene da un soggetto ad un altro. Tuttavia, in molti casi, assume un ruolo fondamentale la consegna del bene da parte del venditore, che costituisce un suo specifico obbligo. Qualora vi sia un ritardo nell’effettuare la consegna, ciò potrebbe comportare un danno per l’acquirente.
Per quanto riguarda i beni immobili, la Corte ha stabilito il principio per cui, nella quantificazione del danno derivante dalla ritardata consegna, deve farsi riferimento al valore locativo del bene, cioè all’utile che si sarebbe ottenuto stipulando un contratto di locazione.Il caso di specie riguardava la ritardata consegna di un immobile ad un imprenditore che doveva utilizzarlo a fini d’impresa, per cui i giudici hanno ritenuto che il danno, vista l’oggettiva impossibilità per l’imprenditore di conseguire gli utili derivanti dal normale uso fruttifero del bene, fosse da considerare in re ipsa, ritenendo quindi non necessaria la prova dello stesso da parte dell’acquirente. In altri casi, tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione, facendo riferimento alle specificità del singolo caso, ha ritenuto necessaria una prova, da parte dell’acquirente del bene, del danno da ritardata consegna.
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