L’Interpretazione in Senso Restrittivo del “Daspo” Secondo il Consiglio di Stato
Il c.d. DASPO (acronimo per Divieto di Accedere alle manifestazione sportive), comunemente chiamato “diffida”, è una misura di prevenzione introdotta dalla legge n. 401 del 1989 al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio. Negli anni, la misura è stata soggetta a molteplici critiche, nonché a veri e propri dubbi di costituzionalità. A essere contestato è principalmente il suo carattere prevalentemente amministrativo, in quanto tale misura è disposta dal questore a seguito di fatti che possano far presumere la sussistenza di un reato e una certa pericolosità del soggetto durante le manifestazioni sportive. Solo se a tale misura si accompagna anche l’obbligo di comparazione davanti alla P.S. durante tali aventi, allora il provvedimento passerà anche al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel qual caso il G.I.P. Molto discusso, infine, è il fatto che molti di questi provvedimenti decadono dopo anni in quanto, per i presunti fatti che ne avevano giustificato l’applicazione, non si arriva al alcun tipo di condanna.
Anche alla luce di tali criticità, la terza sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5926 del 10 dicembre 2013, da un’interpretazione abbastanza restrittiva dell’istituto. Nel caso di specie, durante degli episodi di violenza in uno stadio, un soggetto, approfittando che altri avevano divelto una barriera divisoria, era passato da un settore all’altro dello stadio. A norma della legge n. 401 del 1989, il superare indebitamente una recinzione costituisce illecito penale, il quale, però, a detta dei giudici, va interpretato in senso restrittivo. Per questi motivi, al soggetto va disapplicato il DASPO poiché il reato che ne potrebbe giustificare l’applicazione non sussiste, in quanto egli sì è passato da un settore ad un altro, ma non ha divelto a tal fine alcuna barriera divisoria, condotta, questa, posta in essere da altri soggetti.
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