Chi percepisce la pensione di reversibilità

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Una donna, dopo essersi separata dal marito, ottiene il mantenimento per sé e i suoi figli; successivamente, i due divorziano.

Nella sentenza di divorzio, viene riconosciuto il mantenimento esclusivamente per la prole, mentre nulla viene disposto a favore della donna.

Alla morte dell’ex marito, quest’ultima domanda allora per conseguire la pensione di reversibilità dell’ente previdenziale in cui era iscritto l’uomo ma sa sua richiesta viene respinta poiché non beneficiaria dell’assegno di mantenimento.

L’ex coniuge eccepisce che la sentenza di separazione che ha disposto a suo favore l’assegno di mantenimento non è stata modificata e per tale ragione adisce il tribunale. I giudici di primo e secondo grado respingono la domanda della donna che si rivolge allora alla Corte di Cassazione che si esprime così in merito:

“il diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità, di cui all’art. 9 Legge 898/1970 spetta all’ex coniuge divorziato che, al momento del decesso dell’altro coniuge, risulti titolare dell’assegno di mantenimento. Tale assegno deve essere giudizialmente accertato nella sentenza di divorzio ovvero in una successiva sentenza di revisione. Lo stato di bisogno in cui versi l’ex coniuge non riveste alcuna importanza. Del pari, non vengono considerate le periodiche erogazioni di denaro che l’ex coniuge abbia ricevuto quando l’altro coniuge era in vita. Nella specie, comunque, la donna non allega di versare in stato di bisogno. L’ex coniuge infatti deduce solo l’esistenza della sentenza di separazione. Il presupposto per l’erogazione della pensione di reversibilità non è lo status di ex coniuge, ma l’attuale fruibilità dell’assegno di mantenimento. Nella specie, tale presupposto difetta”.

La Cassazione, con tale motivazione, rigetta in maniera definitiva la richiesta dell’ex moglie.

Chi percepisce la pensione di reversibilità

Riceve la pensione di reversibilità chi percepisce l’assegno di mantenimento, che quindi deve presupporre la pensione e sussistere ancor prima del decesso dell’ex coniuge. Questo perché la pensione di reversibilità consente di conservare il sostentamento prima assicurato dal consorte e quindi la continuità del mantenimento.

Non si tratta quindi di una mera continuazione della pensione, ma di un diritto nuovo di natura previdenziale.

Tale diritto si fonda su due requisiti:

1. il diritto alla pensione in capo all’ex coniuge deceduto

2. la titolarità dell’assegno di mantenimento in sede di separazione e di divorzio.

La fruibilità dell’assegno di mantenimento non deve essere potenziale, ma effettiva.

Allo stesso modo il coniuge ha diritto ad una quota di TFR maturato dall’ex coniuge, solo nel caso in cui, l’ex coniuge che deve percepire il TFR le versava un assegno di mantenimento.

Detta quota corrisponde al 40% dell’indennità totale “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.

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