Quando è reato non mantenere i figli?

Quando è reato non pagare l'assegno di mantenimento

Mancato versamento dell’assegno di mantenimento per i figli: è reato? Vediamo insieme quando c’è responsabilità penale.

Quando è reato non mantenere i figli? Quando si tratta di minorenni, è sempre reato. Nel caso in cui questi siano maggiorenni, la responsabilità penale scatta nell’eventualità che questi ultimi si ritrovino senza lavoro non per propria colpa.
In questo caso, solo una scarsa capacità economica potrebbe dissolvere il genitore dal proprio dovere, ma deve saperlo dimostrare alla Corte tramite delle prove rigorose.

La situazione più ricorrente che viene presentanta alla Corte è la seguente: il genitore non convivente non versa più l’assegno di mantenimento ai figli e attribuisce la colpa a un eventuale difficoltà economica, alla disoccupazione o a un aumento delle spese (dovute per esempio alla nascita di un nuovo figlio o per malattia). Scatta quindi immediatamente la denuncia dell’ex-coniuge, che esige il pagamento delle somme non versate. Di conseguenza, si dà il via al processo penale tramite il quale verrà accertata la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A questo punto, proviamo a riassumere le situazioni in cui è reato non versare gli assegni di mantenimento.

 

Il genitore disoccupato deve versare l’assegno di mantenimento?

L’obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori che devono fare tutto il possibile per garantire il sostentamento dei figli. I genitori disoccupati devono contribuire al mantenimento dei figli se dimostrano capacità lavorativa o fonti di reddito:

  • il disoccupato che ha un immobile intestato, sarà tenuto a vendere quest’ultimo per provvedere al sostentamento dei figli
  • chi lavora in nero o è precario non può evitare di versare l’assegno
  • chi si dimette da un lavoro non ritenuto soddisfacente può essere accusato per violazione degli obblighi di assistenza familiare
  • il disoccupato che dimostra di non essersi dato da fare per cercare una nuova occupazione può far scattare l’illecito penale

Le momentanee difficoltà economiche non giustificano il mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Un’eventuale riduzione potrebbe essere giustificata solo tramite una rigorosa documentazione che provi l’oggettiva difficoltà della situazione.

La responsabilità penale scatta tuttavia quando la violazione è reiterata e non esistono ragioni specifiche che impediscono il versamento che deve includere la somma indicata dal giudice.

 

Quando non è reato non versare ai figli il mantenimento

Per escludere un eventuale illecito penale, la difficoltà economica che impedirebbe al genitore di versare l’assegno di mantenimento deve essere reale e approvata dalla corte tramite una rigorosa documentazione. Quindi, nel caso in cui un genitore rifiuti un lavoro perché ritenuto troppo duro, sarà ritenuto responsabile in quanto non si trova in una situazione oggettiva di impossibilità. Non è esonerato dal mantenimento neanche chi ha avuto un altro figlio; ciò potrebbe solo giustificare il ricorso al giudice per ottenere una riduzione dell’assegno.

Negli anni, la Corte ha poi chiarimento che il mancato versamente delle sole spese straordinarie non fa scattare il reato se il genitore versa regolarmente il mantenimento ordinario per i figli.

Il reato non sussiste anche nel caso in cui il figlio abbia già conseguito l’indipendenza economica e non l’abbia comunicato al genitore che versa l’assegno di mantenimento. Per evitare problemi è comunque necessario che quest’ultimo si rivolga alla corte per dimostrare la situazione e cancellare l’obbligo di mantenimento.

Non c’è obbligo di mantenimento neanche se il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, non faccia il possibile per raggiungere l’indipendenza economica. Ciò può avvenire anche tramite un lungo percorso di studi, quindi quella che annullerebbe l’obbligo da parte del genitore sarebbe la totale inerzia.

Secondo la corte, più l’età del figlio è avanzata più si presume che il suo stato derivi per sua colpa. Di solito la perdita del diritto al mantenimento avviene infatti tra i 30-35 anni (a seconda del percorso di studi scelto dal figlio).

 

 

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