Risarcimento Danni Auto Avvocato Roma Presunzione Responsabilità
Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui il giudice non possa accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti.
In caso di violazione del codice della strada, da parte di uno dei conducenti, il giudice dovrà verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale, nel caso di specie l’obbligo di dare la precedenza, ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Questa ordinanza in merito al risarcimento danni da circolazione stradale, apre nuove interpretazioni anche in merito al risarcimento stragiudiziale anche in merito all’indenizzo diretto.
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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi:
Cass. 16 settembre 2013, n. 21130
Cass. 8 gennaio 2016, n. 124
Difformi:
Non si rinvengono precedenti
D.P. evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto, M.C. e la C. Ass.ni S.p.a. chiedendo il risarcimento di tutti i danni da lui subiti a seguito del sinistro stradale occorso mentre era alla guida del proprio ciclomotore, sinistro del quale riteneva esclusiva responsabile la parte convenuta.
Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda e, ravvisato il concorso di colpa del 10% dell’attore, condannava le parti convenute, in solido, a corrispondergli una somma inferiore a quella da lui richiesta per i titoli vantati, disconoscendo altresì la sussistenza del danno derivante dalla cessazione della propria attività lavorativa di ristoratore che, secondo quanto da lui dedotto, doveva essere ascritta alle gravi lesioni derivanti dal sinistro.
La Corte d’Appello di Messina, adita dal P., accoglieva l’appello soltanto in punto di compensazione delle spese, respingendolo per il resto.
Il P. ricorre per la cassazione di tale pronuncia affidandosi a tre motivi.
Le censure con esso proposte riguardano, entrambe, la sostanziale inadeguatezza ed illogicità della motivazione che il ricorrente assume essere stata resa attraverso un percorso argomentativo che non ha dato realmente conto dei motivi del rigetto dell’impugnazione.
In particolare, con riferimento alla seconda doglianza, il ricorrente ha dedotto che non erano state affatto considerate le deposizioni testimoniali assunte dal primo giudice, attraverso le quali, a suo dire, si evinceva con chiarezza che la condotta di guida da lui tenuta era stata irreprensibile. E, in relazione a ciò, il P. lamenta che la sentenza della Corte messinese era del tutto priva di argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere la sussistenza del suo concorso di colpa.
Con la prima doglianza poi, il ricorrente ha dedotto che non erano state osservate le norme preposte a regolare la ripartizione degli oneri probatori fra le parti nell’ipotesi, disciplinata dall’art. 2054, comma 2, c.c., di scontro fra due veicoli, per la quale era stato, invece, richiamato l’art. 2054, comma 1, c.c., con motivazione contraddittoria, apparente e, pertanto, inesistente.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha osservato che la corte territoriale ha reso una motivazione non aderente alle risultanze istruttorie in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, omettendo di dar conto compiutamente delle deposizioni testimoniali assunte e di argomentare in modo idoneo a rendere verificabile il ragionamento seguito rispetto all’affermazione espressa (“nulla avendo riferito al riguardo i testi escussi”), che appare, invero, contrastante con il contenuto delle predette deposizioni, le quali, riverificate nel loro insieme, potrebbero costituire una prova completamente liberatoria per il ricorrente in ordine al concorso, sia pur minimo, ravvisato.
Ciò consentirebbe di superare la presunzione di colpa concorrente, pur nell’ambito interpretativo dell’art. 2054, comma 2, c.c. che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
Esito del ricorso:
Cassa, con rinvio, la sentenza n. 829/2013 della Corte d’Appello di Messina, depositata il 10 dicembre 2013.
Riferimenti normativi:
Art. 2054, comma 2, c.c.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3696