Non Più Indispensabile Il Requisito Della Coabitazione ai Fini Del Risarcimento Del Danno Da Perdita Del Rapporto Parentale

La Cassazione, in sede civile, con la sentenza n. 7128 del 21 marzo 2013, e in sede penale, con la sentenza n. 29735 del 11 luglio 2013, è tornata, cambiando orientamento a riguardo, sull’indispensabilità del requisito della coabitazione al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

L’orientamento tradizionale, maggioritario fino ai primi anni 90’, tendeva a restringere la cerchia dei legittimati ai prossimi congiunti del soggetto deceduto (quali, ad esempio, coniuge, genitori e figli).

Nel 1994, la Cassazione ha incominciato a distaccarsi da questo orientamento restrittivo, ammettendo, ad esempio, al risarcimento del danno morale anche il mero convivente di fatto dell’ucciso, a condizione che la relazionemore uxorio fosse stata tendenzialmente stabile.

A mano a mano, la giurisprudenza ha incominciato ad ammettere al risarcimento del danno morale anche parenti non stretti del de cuius.

Un primo orientamento, poi superato dalle due citate sentenze, condizionava tale risarcimento all’essenziale requisito della coabitazione tra i due soggetti.

A detta della Corte, infatti, solo attraverso la coabitazione il rapporto parentale può essere considerato giuridicamente qualificato e rilevante.

Tale orientamento trova il suo apice nella sentenza n. 4253 del 16 marzo 2012, che, seguendo tali principi, escluse il risarcimento del danno a favore di un nipote per la perdita del nonno con lui non convivente.

Come detto, la Corte, con le due presenti sentenze, emesse nelle diversi sedi civile e penale, ha superato questo orientamento stabilendo che “la convivenza non ha da intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”.

Requisiti idonei a rappresentare tale convivenza sono, a detta della Corte, “la frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza di molteplici contatti telefonici o telematici”.

Dovrà, quindi, guardarsi alla sostanza del rapporto, per vedere se vi è stato un effettivo danno dalla perdita del rapporto parentale, e non rimanere legati al mero requisito della coabitazione.

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