Sentenza n. 27751 e consenso informato

Se Manca Il Consenso Informato Il Medico Risponde Anche Dei Danni Dovuti Ad Eventi Straordinari

Il consenso informato è uno temi più caldi degli ultimi anni, su cui più volte giurisprudenza e legislatore si sono dovuti confrontare. Il diritto al consenso informato lo si fa derivare direttamente dalla Costituzione, nello specifico dagli artt. 2 e 32, e consta nel parallelo onere per il medico di dover informare adeguatamente il paziente su tutti i rischi ed i benefici derivanti da una determinata operazione. Tutto ciò, è finalizzato a che il paziente possa esercitare al meglio il suo diritto di scelta, fino anche all’eventualità di rinunciare alle cure. Dell’assenza o la mancanza di adeguate informazioni, salvo casi particolari di emergenza, ne risponderà il medico.

Sul punto, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27751 dell’11 dicembre 2013. Nel caso di specie, un paziente era deceduto a seguito di un’operazione chirurgica, svolta, come emerso in giudizio, in maniera tecnicamente corretta, a causa di due imprevisti straordinari. Nel giudizio civile, instaurato dai familiari, volto al risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità del medico anche per tali eventi straordinari in quanto sul punto è mancato il consenso informato. A detta dei giudici, infatti, il paziente ha diritto ad essere informato in maniera completa, anche di quei possibili eventi rari, eccezionali e straordinari che possano compromettere l’esito dell’operazione. In tal modo, i giudici danno una lettura estesa e garantista del consenso informato, ampliando così il più possibile la tutela per il paziente.

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