Sinistri stradali: si rischia di perdere il diritto al risarcimento se non si indossa la cintura di sicurezza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7777 del 2014 , è tornata sui criteri di imputabilità del danno, e del conseguente risarcimento, in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento all’applicabilità in tale ambito della norma generale di cui all’art. 1227 c.c. Quest’ultima disciplina il c.d. concorso del fatto colposo del creditore, per cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
I giudici di Piazza Cavour hanno applicato tale norma generale al caso in cui il guidatore danneggiato non indossava la cintura di sicurezza, considerando tale fatto come di per sé non ostativo del risarcimento, il quale, tuttavia, può essere rifiutato in tutto o in parte dal danneggiante qualora dimostri che il danno in questione poteva essere evitato utilizzando l’ordinaria diligenza. Sarà, quindi, il giudice a dover valutare quanto il mancato utilizzo della cintura di sicurezza abbia influito nella verificazione del danno.
Per quanto riguarda l’onere della prova, esso rimane ripartito tra le parti secondo gli ordinari criteri, per cui il danneggiato sarà tenuto a provare il fatto storico, l’evento di danno e il nesso di causalità, mentre il danneggiante dovrà eccepire il fatto colposo del danneggiato (nel qual caso il mancato uso della cintura di sicurezza) nella verificazione del danno, il quale potrà comunque essere desunto dal giudice in base alla ricostruzione del fatto storico.
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