Stato di emergenza prorogato

Sarebbe dovuta finire il 15 ottobre la tregua fiscale, con conseguente ripartenza di pignoramenti e riscossione cartelle a partire dal 16 ottobre quando sarebbero stati pronti a essere spediti. C’è però una novità molto importante: la Manovra 2021 approvata dal Governo ha fermato tutto nuovamente, stabilendo un nuovo stop alle attività di riscossione cartelle esattoriali, notifica e pignoramenti. Almeno fino alla fine dell’anno.

Con la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia in corso, il Consiglio dei Ministri ha approvato di recente un nuovo Decreto Legge (del 20 ottobre 2020, n. 129, in vigore dal 21 ottobre 2020), che prevede, tra le varie disposizioni, la sospensione di cartelle e pignoramenti fino al 31 dicembre 2020. Questa è una delle diverse misure adottate dal Governo per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione del virus.

Nel nuovo Decreto è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

È da sottolineare che i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosidetta “zona rossa”, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Inoltre, per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione può essere richiesta una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2021.

4. Sospensione attività di notifica e pignoramenti

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, poi, precisato che: “sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati”.

Quindi, fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non potranno essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

A decorrere dal 1 gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito, iniziando di fatto le azioni esecutive.

5. Rateizzazioni

Per quanto riguarda i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordiginariamente previste. Restano incertezze e dubbi per i contribuenti che se dovessero vedersi negata la dilazione rischierebbero una procedura esecutiva nei loro confronti.

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