Valido il Licenziamento per Giusta Causa Anche in Assenza di Pubblicita’ del Codice Disciplinare
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22791 del 7 ottobre 2013, è tornata sul delicato tema dei licenziamenti e della pubblicità, all’interno dell’azienda, del codice disciplinare. Quest’ultimo, infatti, deve essere affisso in maniera ben visibile all’interno dell’azienda, di modo che il suo contenuto possa essere facilmente conoscibile da tutti i dipendenti. Tale pubblicità è condizione necessaria per la validità delle sanzioni disciplinari conservative (quali, ad esempio, il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione).
Per quanto riguarda il licenziamento disciplinare, i giudici di Piazza Cavour, operano una distinzione. Infatti, la pubblicità del regolamento disciplinare non è necessaria in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nei casi in cui, la condotta causale del licenziamento, sia stata posta in essere in palese violazione di norme di legge o di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza che sia necessaria una specifica previsione. Tali tipi di violazioni, infatti, vanno a minare direttamente gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, rompendo l’indispensabile legame fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, motivo per cui, data l’oggettiva gravità della violazione, non è necessaria l’espressa previsione di tutte queste ipotesi all’interno del codice disciplinare.
Ipotesi diversa è quella in cui il datore di lavoro decida di sanzionare con il licenziamento delle specifiche violazioni dei doveri del lavoratore, oppure qualora queste siano previste dalla normativa secondaria collettiva. Vista la specificità delle ipotesi, infatti, sarà necessaria la loro trasposizione nel codice disciplinare e, di conseguenza, la pubblicità di quest’ultimo all’interno dell’azienda.
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